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Lo Statuto

STATUTO dell'
"ISTITUTO INTERNAZIONALE PER GLI ALTI STUDI SCIENTIFICI EDUARDO R. CAIANIELLO"
o "INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ADVANCED SCIENTIFIC STUDIES EDUARDO R. CAIANIELLO"
(in sigla "I.I.A.S.S." o "IIASS")

 

TITOLO I

Costituzione e sede

Art. 1

E' costituita un'Istituzione scientifica denominata "Istituto Internazionale per gli alti Studi Scientifici Eduardo R. CaianieIlo" od anche "International lnstitute for Advanced Scientific Studies Eduardo R. Caianiello" (in sigla "I.I.A.S.S." o "IIASS"}.

L'Istituzione è un'associazione senza fini di lucro.

Art. 2

L'I.I.A.S.S. ha sede in Vietri sul Mare (SA) alla via G. Pellegrino, 19.

E' in facoltà del Collegio dei Soci istituire sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

 

TITOLO II

Oggetto

Art. 3

L'I.I.A.S.S. si prefigge di contribuire allo sviluppo ed all'incremento degli studi e delle ricerche volte all'analisi dei principi e delle problematiche attinenti ai campi di maggior interesse scientifico avanzato, con particolare riguardo alle scienze fisiche, matematiche, informatiche, psicologiche e sociali, nonchè nel campo della formazione continua nella sanità, unitamente all'indagine ed all'approfondimento di tutti quegli aspetti che ne identifichino le più significative peculiarità.

L'I.I.A.S.S., nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, rivolge particolare attenzione alle giovani generazioni del Mezzogiorno d'Italia, dei paesi dell'area Mediterranea, dell'Europa orientale, del!'America Latina e del Terzo e Quarto Mondo, e di tutti quei paesi nei quali sia possibile assecondare il desiderio di crescita culturale e scientifica, per assicurare nuove possibilità di lavoro consone alle esigenze di progresso scientifico e socio-economi co di dette aree.

Art. 4

Per il perseguimento dei suoi scopi,l'I.I.A.S.S. opererà principalmente nei seguenti settori:

1) studio e ricerca scientifica finalizzata alla concreta applicazione dei risultati scientifici conseguenti ai procedimenti industriali di produzione di beni e servizi altamente qualificati,a cui può conseguire la prestazione di consulenza ed assistenza ai dirigenti del mondo socio-politico interno ed internazionale, anche attraverso la stipula di convenzioni ed accordi con Istituzioni italia ne e straniere;

2) attività didattica e di formazione, attraverso l'organizzazione di corsi specializzati di preparazione professionale volti alla migliore valorizzazione delle giovani generazioni delle aree di cui al precedente articolo che dimostrino di possedere, anche in via potenziale, elevate capacità tecnico­scientifiche;

3) diffusione delle conoscenze scientifiche derivanti dallo studio e dalla ricerca nelle materie oggetto della sua attività, mediante:

a) la creazione e la conseguente organizzazione di scuole specializzate che si prefiggano l'approfondimento particolareggiato di tematiche sperimentali, al fine -di- assicurare un nuovo ed originale apporto al progresso scientifico nazionale ed internazionale;

b) l'organizzazione di convegni, manifestazioni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari, workshop e quant'altro faciliti ed assicuri l'approfondimento delle tematiche scientifiche trattate, anche in considerazione della loro incidenza sui differenti contesti sociali in cui esse dovranno concretamente esplicare la propria efficacia;

c) l'assegnazione, secondo le modalità in precedenza stabilite dal Consiglio Scientifico, di borse di studio ai ricercatori vincitori di appositi concorsi banditi dall'Istituto stesso ed aventi per oggetto l'elaborazione di studi e saggi relativi a tematiche proposte ed approvate dal Consiglio Scientifico, al fine di favorire ed incoraggiare l'attività di ricerca e df studio;

4) la pubblicazione di saggi, documenti ed atti conseguenti all'espletamento dell'attività didattica e divulgativa, di cui il consiglio Scientifico accerti, con assoluto rigore, l'elevato valore culturale e scientifico, servendosi, se del caso, dell'opera di Case Editrici italiane ed internazionali collegate o convenzionate .

Il consiglio Direttivo dell'Istituto potrà, inoltre, compiere ogni altro atto connesso, accessorio, affine e dipendente dalle esigenze relative all'attuazione delle finalità istituzionali, nonché ogni operazione avente comunque pertinenza con gli scopi dell'Istituto .

Art 5

L'I.I.A.S.S. potrà utilizzare ogni forma di incentivazione economica che enti pubblici, imprenditori, aziende e soggetti privati, italiani o esteri, vorranno concedere per incrementare l'apporto dei mezzi e delle tecniche necessarie al proficuo svolgimento delle sue attività . L'I.I.A.S.S., nel contempo, potrà fornire gli stessi incentivi in favore dei soggetti che, operando nel campo della scienza e della cultura, perseguano le sue medesime finalità.

 

TITOLO III

Organi dell'Istituto.

Art. 6

Costituiscono gli organi dell'Istituto:

- il Collegio dei Soci;

- il Consiglio Scientifico; il Consiglio Direttivo;

- il Presidente del Collegio dei Soci;

- il Presidente del Consiglio Scientifico; il Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Revisori.

 

Capo I

Il Collegio dei Soci

Art. 7

Il Collegio dei Soci è formato da coloro che promuovono l'attività dell'Istituto e partecipano al suo svolgimento .

I soci nominano fra essi un Presidente che dura in carica quattro anni con possibilità di riconferma.

Qualora il numero dei membri del Collegio dovesse, per qualunque ragione, scendere al di sotto di cinque, il Presidente del Collegio provvederà a nominare, su proposta dei rimanenti Soci, un numero di componenti tale da reintegrare, almeno nel minimo, il Collegio Stesso.

Art. 8

Il Collegio dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, su comunicazione scritta del suo Presidente, o, in caso di assenza, dal socio più anziano, da inviarsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima della riunione, e contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco dei punti all'ordine
del giorno.

Le riunioni del Collegio sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà dei suoi membri; per il calcolo del quorum non si tiene conto degli assenti giustificati.

In caso di assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal socio più anziano.

Il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti espressi, decide il voto del Presidente.

Art. 9

Il Collegio dei Soci:

a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, di cui almeno due scelti nell'ambito del Collegio dei Soci;

b) nomina i membri del Consiglio Scientifico, di cui almeno tre scelti nell'ambito del Collegio dei Soci;

c) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso è riferito;

d) approva il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto è riferito;

e) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;

f) delibera in merito alle eventuali proposte di ammissione al Consiglio Scientifico da parte di Scienziati di chiara fama internazionale, sentito il parere del Consiglio stesso.

Il Collegio delibera sulle proposte di modifica dello Statuto ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.

li Collegio dei Soci dovrà decidere in merito a tutte le controversie eventualmente insorte circa l'interpretazione e l'esecuzione delle disposizioni del presente Statuto, finalizzando la propria attività alla tutela dell'operatività e dell'immagine dell'Istituto.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

 

Capo II

Il Consiglio Scientifico.

Art. 10


ll Consiglio Scientifico è composto di almeno cinque scienziati di varia nazionalità e di alta fama internazionale (nelle aree in cui opera l'I.I.A.S.S.), di cui almeno due scelti fra i componenti del Collegio dei Soci, oltre al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne fa parte di diritto.

I membri del Consiglio Scientifico sono nominati dal Collegio dei Soci, e restano in carica quattro anni, con possibilità di riconferma.

I membri del Consiglio Scientifico eleggono il Presidente nel proprio seno.

Art. 11

Il Consiglio Scientifico si riunisce di norma almeno una volta all'anno, su convocazione scritta del Presidente o di un altro componente del Consiglio da lui appositamente delegato, di propria iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei membri del Consiglio Scientifico stesso, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

L'avviso di convocazione deve contenere in ogni caso l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e deve essere inviato
almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. ll Consiglio Scientifico delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. Ai fini del calcolo della maggioranza si considerano presenti anche gli assenti giustificati.
Le adunanze del Consiglio sono valide quando sia ad esse presente almeno la metà dei componenti.

Art. 12

ll Consiglio Scientifico ha il compito di programmare l'attivìtà scientifica di ricerca e didattica dell'I.I.A.S.S.
In particolare dovrà:

a) stabilire le linee generali di sviluppo dell'attività dell'I.I.A.S.S., riunendosi a tal uopo in seduta plenaria di norma almeno una volta all'anno;
b) fornire pareri tecnici e scientifici al Consiglio Direttivo con riferimento ad ogni attività di ricerca, di studio, di pubblicazione, di organizzazione di corsi o convegni, dibattiti, seminari, ecc., e in genere con riguardo ad ogni iniziativa ad esso sottoposta dal Consiglio Direttivo stesso;
c) sottoporre al Consiglio Direttivo propri programmi di attività, specificandone i'organizzazione, la durata, le modalità di svolgimento;
d) definire la natura dell'opera di consulenza e di indirizzo fornita dai membri dell'Istituto, determinando, altresì, I'opportunità di riunirsi in gruppi di lavoro in relazione a particolari temi di studio;
e) fornire al Consiglio Direttivo pareri circa la costituzione, le modalità organizzative e il regolamento interno dei gruppi di lavoro di cui al precedente punto, che il Consiglio Direttivo abbia in animo di costituire, proponendone i Direttori;
f) proporre al Consiglio Direttivo ipotesi di collaborazione dell'Istituto con altri Enti pubblici e privati.

Art. 13


ll Consiglio Scientifico individuerà, nell'ambito delle materie oggetto dell'attività dell'lstituto, le tematiche più rilevanti per originalità ed importanza delle implicazioni scientifiche, sociali ed economiche derivanti dall'applicazione pratica dei risultati conseguiti, allo scopo di favorire ulteriori iniziative scientifiche autonome.

 

Capo III

ll Consiglio Direttivo

Art. 14


Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, nominati dal Collegio dei Soci, ai sensi del precedente articolo 9. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ll Presidente del Collegio dei Soci è membro di diritto del Consiglio Direttivo e ne assume la presidenza.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta, a quest'ultimo trasmessa, da parte di almeno la metà dei membri, che devono indicare le materie da trattare. In mancanza del Presidente la convocazione può essere fatta dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione, da inviarsi a tutti i componenti il Consiglio almeno otto giorni prima della data fissata perla riunione, va redatto sempre per iscritto e deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, nonché l'indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà dei membri, oltre al Presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi, decide il voto del Presidente.
I direttori dei gruppi di ricerca eventualmente costituiti, per tutta la durata del loro incarico, possono, se convocati e on voto consultivo, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

ll Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'attività tecnica ed amministrativa dell'Istituto;
- delibera in merito ai programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Scientifico, organizzando, anche sulla base delle indicazioni da quest'ultimo espresse, l'attività didattica e di ricerca dell'Istituto;
- cura l'amministrazione dei beni e l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;
- propone le eventuali modifiche dello Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e le sottopone al Collegio dei Soci che delibera in merito;
- stabilisce, in caso di cessazione dell'attività dell'istituto, i criteri in base ai quali devolvere ad altri Enti il residuo patrimonio dell'Istituto.

Art. 17

In particolare, il Consiglio dovrà:
- deliberare sulle proposte del Consiglio Scientifico circa la collaborazione dell'I.I.A.S.S. con altri Enti pubblici o privati;
- decidere sulla compatibilità con i fini istituzionali delle proposte di ampliamento di attività dell'Istituto, e provvedere in merito alle misure necessarie per la loro eventuale attuazione;
- disporre l'impiego di fondi dell'Istituto, secondo forme e modalità di sicura convenienza ed efficienza, al fine di dare concreta attuazione ai programmi di attività dell'Istituto preventivamente approvati;
- redigere il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo;
- provvedere alla nomina del personale amministrativo e di ricerca, fissando le condizioni più convenienti per le diverse prestazioni e il relativo trattamento;
- provvedere alla redazione, all'approvazione e all'eventuale successivo aggiornamento di un regolamento dell'Istituto, che disciplini le modalità relative alle diverse forme di attività che si raccolgono intorno all'Istituto stesso;
- deliberare in merito ad eventuali borse di studio o premi.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno dei suoi membri lo svolgimento della propria attività, od anche di parte di essa, a tempo determinato od indeterminato, individuando all'uopo criteri direttivi ed oggetti definiti.

ll Consigliere delegato risponde del proprio operato e dell'attività svolta dinanzi al Consiglio stesso.

Art. 19


Il Consiglio Direttivo crea i gruppi di lavoro di cui all'art. 12 del presente Statuto, nominandone i Direttori.

La durata in carica dei Direttori di cui al precedente comma è fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle esigenze delle specifiche ricerche da svolgersi.

 

Capo IV

Il Presidente del Consiglio Scientifico

Art. 20


Il Presidente del Consiglio Scientifico viene eletto dai membri del Consiglio stesso e dura in carica quattro anni con possibilità di riconferma.

Egli:

- presiede e coordina l'attività del Consiglio, fornendo le principali linee programmatiche cui deve essere improntata l'attività dell'Organo collegiale;
- sovrintende ed organizza l'attività svolta dai gruppi di lavoro eventualmente formati dal Consiglio Direttivo, di concerto con i loro Direttori.

 

Capo V

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 21


Il Presidente del Collegio dei Soci fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne assume le funzioni di Presidente. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo nominato nell'Atto Costitutivo dura in carica sei anni, ed è parimenti rieleggibile.
ll Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Vice Presidente che ne faccia le veci in caso di assenza.

ll Presidente dirige l'attività dell'Istituto, fornendo adeguate indicazioni sulla sua organizzazione e concordando con gli altri membri le linee programmatiche da osservare.

In particolare, il Presidente del Consiglio Direttivo:
- esegue e/o fa eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Soci;
- rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio, senza limitazione alcuna.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, in conformità a deliberazioni del Consiglio medesimo, pone in essere le attività qui appresso specificate:

- compie gli atti rientranti nell'oggetto dell'Istituto e a questo pertinenti, fatta eccezione per le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli altri Organi dell'Istituto;

- può acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili, esigerne il prezzo, quietanzarlo, rinunciare ad ipoteche legali, contrarre obbligazioni, concedere fideiussioni in favore di terzi, consentire costituzioni e vincoli di pegno, contrarre finanziamenti con Istituti di Credito fondiario;

- accendere mutui, anche sotto forma cambiaria ed ipotecaria;

- accettare avalli e girare cambiali, prelevare allo scoperto dei conti correnti bancari, beninteso nei limiti dei fidi eventualmente concessi;

- proporre istanze amministrative, transigere, intentare e proseguire azioni giudiziarie in ogni grado e di giurisdizione, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominare avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri per l'amichevole composizione delle medesime, nominare direttori e procuratori "ad negozia" per determinati atti o categorie di atti;

- scegliere ed indicare esperti e consulenti per la soluzione di qualunque problema attinente alla vita dell'Istituto.

Il Presidente risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Direttivo.

 

Capo VI

il Collegio dei Revisori

Art. 22


il Collegio dei Revisori è composto da tre membri designati dal Collegio dei Soci. Essi restano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
Compito del Collegio dei Revisori sono:
- provvedere al riscontro degli atti di gestione;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
- esprimere il proprio avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, ed effettuare verifiche di cassa.
E' concessa ai Revisori la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO IV

Patrimonio sociale.

Art. 23

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili attribuiti con i'atto costitutivo, nonché da tutti i contributi, donazioni, lasciti e proventi di qualunque genere che all'Istituto potranno eventualmente pervenire da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, italiana o straniera.

 

TITOLO V

Bilancio

Art. 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
E' compito del Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo entro il 30 novembre, e il conto consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno. I bilanci devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile e alle altre leggi speciali vigenti in materia, e devono essere approvati dal Collegio dei Soci nei termini di cui all'art. 9 del presente Statuto.

E' ammesso il collegamento ciclico dei bilanci, nel senso sia delle compensazioni delle perdite di un esercizio con gli utili di un altro esercizio, sia degli agganciamenti contabili delle poste.

E' del pari ammessa la creazione di riserve tassate nell'ipotesi di variazioni apportate alle risultanze di bilancio in sede fiscale da parte di uffici tributari per indeducibilità agli effetti della tassazione di poste passive.

Agli effetti della valutazione degli elementi si osservano i criteri previsti dall'art. 2425 c.c., ma in bilancio possono essere effettuate svalutazioni di beni deteriorati, di impianti per obsolescenza, di immobili per disincremento edilizio, e possono essere apportate deroghe all'art. 2425 c.c., nei modi e con le formalità previste dall'ultimo comma di tale articolo. Sono ammesse le rivalutazioni, oltre quelle legali, di immobili per incremento edilizio o maggiore potenziamento di zone, di beni per variazione di prezzi di mercato, di attrezzature, qualora particolari motivi lo richiedano.

E' ammesso l'ammortamento straordinario in caso di obsolescenza dei macchinari, nonché altri ammortamenti straordinari non proibiti dalla vigente legislazione.

 

TITOLO VI

Scioglimento, liquidazione e disposizioni finali.

Art. 25


Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Istituto, il Consiglio Direttivo, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, nomina uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni e gli emolumenti, e determina le modalità della liquidazione dell'Istituto stesso.

Art. 26


Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applichino le disposizioni della legge italiana vigente.

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